IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 16  del codice  della navigazione,  approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli articoli  1 e  2  del regolamento  per l'esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista la  tabella delle  circoscrizioni territoriali  marittime del
Ministero dei  trasporti e  della navigazione, approvata  con decreto
del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, modificato da
ultimo con i  decreti del Presidente della Repubblica  27 marzo 1992,
n. 328, e 5 ottobre 1994, n. 699;
  Visto l'articolo  17, comma  1, lettera d),  della legge  23 agosto
1988, n. 400;
  Ritenuta la  necessita' di apportare modifiche  alle circoscrizioni
territoriali del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine
di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 1999;
  Sulla proposta del  Ministro dei trasporti e  della navigazione, di
concerto con  i Ministri di  grazia e  giustizia, della difesa  e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La delegazione di spiaggia  di Roccella Jonica (Reggio Calabria)
e'  elevata   ad  ufficio   circondariale  marittimo,   assumendo  la
denominazione di ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Si  riporta il  testo dell'art. 16  del codice    della
          navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327:
            "Art.     16    (Circoscrizioni  del    litorale    della
          Repubblica). -  Il litorale della Repubblica  e' diviso  in
          zone  marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti e
          questi in circondari.
            Alla zona e'    preposto  un  direttore  marittimo,    al
          compartimento  un capo  del  compartimento, al  circondario
          un  capo del  circondario.  Nell'ambito  del  compartimento
          in   cui  ha  sede  l'ufficio  della direzione   marittima,
          il     direttore    marittimo    e'    anche    capo    del
          compartimento. Nell'ambito  del circondario in cui  ha sede
          l'ufficio del  compartimento,  il capo  del   compartimento
          e' anche  capo  del circondario.
            Negli  approdi di  maggiore importanza  in cui  non hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario    sono  istituiti  uffici  locali  di  porto o
          delegazioni    di    spiaggia    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale.
            Il  capo del  compartimento, il capo del circondario e  i
          capi degli altri   uffici   marittimi    dipendenti    sono
          comandanti  del  porto  o dell'approdo in cui hanno sede".
            -  Si    riporta  il   testo degli   articoli 1 e   2 del
          regolamento  per  l'esecuzione      del   codice      della
          navigazione  (navigazione   marittima) approvato con D.P.R.
          n. 328/1952:
            "Art. 1 (Circoscrizioni).  -    La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di cui  all'art. 16  del  codice
          e  della loro  estensione territoriale lungo il    litorale
          dello  Stato  e'  fatta    con decreto del Presidente della
          Repubblica.
            Con decreto del Presidente  della Repubblica e'  altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti   dal codice e da altre
          leggi   o regolamenti, la ripartizione    del    territorio
          interno      dello   Stato   rispetto   alle circoscrizioni
          marittime.
            "Art. 2   (Denominazione  degli  Uffici  marittimi).    -
          L'ufficio  della zona   marittima  e'  denominato direzione
          marittima,   l'ufficio   del compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
            Gli  uffici che sono istituiti  negli approdi di maggiore
          importanza in  cui  non    hanno  sede  ne'  l'ufficio  del
          compartimento  ne'  l'ufficio  del      circondario    sono
          denominati  ufficio   locale  marittimo   o delegazione  di
          spiaggia".
            -  Il    testo  del  D.P.R.  9    agosto  1956,  n.  1250
          (Approvazione della nuova   tabella  delle   circoscrizioni
          territoriali     della   marina  mercantile),    pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale n.  288  del  13 novembre 1956,
          e' ora sostituito del   D.P.R. 5  ottobre  1994,    n.  699
          (Regolamento     recante     modificazioni     di    talune
          circoscrizioni territoriali marittime)    pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 299 del 23 dicembre 1994.
            -  Il   comma 1,   lettera d),  dell'art. 17  della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri)
          prevede  che con decreto  del Presidente della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, sentito
          il parere del Consiglio   di Stato  che  deve  pronunziarsi
          entro  novanta  giorni    dalla richiesta,   possano essere
          emanati  regolamenti  per    l'organizzazione    ed      il
          funzionamento  delle  amministrazioni pubbliche secondo  le
          disposizioni    dettate  dalla    legge. Il   comma 4 dello
          stesso    articolo    stabilisce    che    gli    anzidetti
          regolamenti   debbano     recare  la    denominazione    di
          "regolamento", siano  adottati previo parere  del Consiglio
          di Stato, sottoposti   al  visto    ed  alla  registrazione
          della    Corte dei   conti   e   pubblicati nella  Gazzetta
          Ufficiale.